politica sulla riservatezza

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DELLA SOCIETÀ JORLAR sro

Numero di identificazione: 22033181
Sede legale: K Červenému vrchu 844/2a, Vokovice, 160 00 Praga
Formulazione efficace da: 1.7.2025


CONTENUTO

  1. DISPOSIZIONI DI BASE
  2. DEFINIZIONE DEI TERMINI
  3. ORIGINE DELL'ACCORDO
  4. OGGETTO DELL'ESECUZIONE
  5. LUOGO DI ESECUZIONE
  6. OBBLIGO DI COOPERAZIONE
  7. CONSEGNA DI BENI E SERVIZI
  8. PROTEZIONE DEL COPYRIGHT
  9. PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO
  10. INFORMAZIONI RISERVATE
  11. DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
  12. RESPONSABILITÀ PER DIFETTI E RISARCIMENTO DANNI
  13. CESSIONE DEI CREDITI
  14. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI E NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
  15. DIVIETO DI PRATICHE CORROTTE E MISURE CONTRO I CONFLITTI DI INTERESSI, DATI PERSONALI
  16. SEPARABILITÀ
  17. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
  18. EFFICIENZA

1. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito denominate "CGC") regolano i diritti e gli obblighi tra le parti di un contratto di acquisto o di un contratto di fornitura di servizi (di seguito denominati "Contratti" e ciascuno singolarmente denominato "Contratto") stipulato da JORLAR sro, IČO 22033181, DIČ CZ22033181, con sede legale in K Červenému vrchu 844/2a, Vokovice, 160 00 Praha 6, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dal Tribunale Regionale di Brno con il numero. C 409972, in qualità di venditore/distributore o fornitore di servizi (di seguito denominato "Fornitore") da un lato, con altre persone giuridiche, in qualità di acquirenti o ordinanti dei rispettivi servizi (di seguito denominati "Cliente") dall'altro (il Fornitore e il Cliente insieme di seguito denominati anche "Parti" o separatamente "Parte contraente").
1.2 Le presenti CGV regolano i rapporti giuridici tra le Parti derivanti dal rispettivo Contratto stipulato tra il Fornitore e il Cliente tramite l'E-shop o in qualsiasi modo ad esso collegato, anche se il Cliente fa riferimento ad altre condizioni nel corso delle trattative che portano alla conclusione del Contratto.
1.3 Le presenti CGV non si applicano ai contratti conclusi con i consumatori ai sensi del § 419 del Codice Civile.
1.4 Le presenti Condizioni Generali sono vincolanti per il Fornitore e per il Cliente che stipulano il Contratto tramite l'offerta dell'E-shop, rispettivamente per il Fornitore che pubblicizza i Beni nell'E-shop e per tutti gli Acquirenti che inviano al Venditore un Ordine per i Beni pubblicizzati. Le presenti Condizioni Generali, in quanto parte integrante del Contratto, diventano parte essenziale e integrante di tutti i Contratti conclusi in base alle presenti Condizioni Generali.
1.5 Il Cliente non ha il diritto di escludere l'efficacia delle presenti CGV senza il previo ed espresso consenso scritto del Fornitore, di modificare o integrare le disposizioni delle presenti CGV (inclusa qualsiasi parte di esse), anche solo in un modo che non alteri sostanzialmente i termini delle CGV o del Contratto, o in un modo che esprima gli stessi termini solo con parole diverse. Qualsiasi riferimento da parte del Cliente a termini e condizioni propri o di terzi non avrà alcun effetto giuridico e le Parti escludono espressamente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1751(2) del Codice Civile.
1.6 Il Fornitore ha il diritto di modificare unilateralmente le presenti CGV in qualsiasi momento. Qualsiasi modifica alle presenti CGV apportata dal Fornitore dovrà essere comunicata per iscritto al Cliente.

2. DEFINIZIONI DEI TERMINI

2.1 Ai fini delle presenti CGV, i seguenti termini in maiuscolo avranno il significato di seguito indicato:
(UN) Legge sul diritto d'autore – Legge n. 121/2000 Coll., sul diritto d'autore, come modificata;
(B) Negozio elettronico – un negozio online gestito e amministrato dal Fornitore all’interno dell’interfaccia web situata sul sito web https://jorlar.com al fine di concludere Contratti con terzi;
(C) corone ceche – Corona ceca, la valuta ufficiale della Repubblica Ceca;
(D) Persone di contatto – ha il significato attribuito all’articolo 14.1 delle presenti CGV;
(e) Offerta – ha il significato attribuito nell’articolo 3.2 delle presenti CGV;
(F) Codice civile – significa la legge n. 89/2012 Coll., il Codice civile, come modificato;
(G) Cliente – ha il significato attribuito all’articolo 1.1 delle presenti CGV;
(H) Ordine – ha il significato attribuito all’articolo 3.1 delle presenti CGV;
(io) Difetto materiale – significa un difetto che rende impossibile l'utilizzo del Servizio o dei Beni;
(J) Fornitore – ha il significato di cui all’articolo 1.1 delle presenti CGV;
(io) Servizi – prestazioni e attività del Fornitore fornite al Cliente sulla base del Contratto concluso, ad esempio formazione sul funzionamento e l'uso dei Beni o del Software e altro;
(l) Contrarre – ha il significato di cui all’articolo 1.1 delle presenti CGV;
(M) Parte o Parti contraenti – ha il significato attribuito all’articolo 1.1 delle presenti CGV;
(N) Software – uno o più programmi in grado di funzionare su un controller, processore o altro prodotto hardware, la cui fornitura è parte dell'oggetto del Contratto; il software è un prodotto autonomo o è incluso in un altro prodotto hardware (software in bundle) o è una parte fissa di un particolare dispositivo e non è rimovibile durante il normale funzionamento (firmware);
(o) Cliente – ha il significato di cui all’articolo 1.1 delle presenti CGV;
(P) Difetto – una condizione in cui i Beni o i Servizi non soddisfano le caratteristiche e i parametri concordati;
(Q) Condizioni generali di contratto – le presenti Condizioni Generali come segue dall’articolo 1.1 che precede;
(R) Legge sull'IVA – Legge n. 235/2004 Coll., sull’imposta sul valore aggiunto, come modificata;
(S) Periodo di garanzia – avrà il significato di cui all’articolo 12.1.1 delle presenti CGV;
(T) Merce – un bene mobile specificato singolarmente o in quantità, la cui consegna è oggetto del Contratto.
2.2 Salvo quanto diversamente richiesto dal contesto, nel Contratto e nelle presenti CGV:
(a) i riferimenti a qualsiasi statuto, regolamento o disposizione di legge devono essere interpretati come un riferimento allo stesso statuto, regolamento o disposizione di legge come lo stesso può essere stato o sarà di volta in volta integrato, modificato, esteso o riemanato;
(b) i riferimenti ai "giorni" si intendono riferimenti ai giorni di calendario;
c) i riferimenti ai "giorni lavorativi" si intendono riferimenti a qualsiasi giorno diverso dal sabato e dalla domenica e ai giorni in cui ricade un giorno festivo ai sensi della legge applicabile della Repubblica ceca;
2.3 I titoli utilizzati nel Contratto e nelle presenti CGV sono inseriti solo per comodità di riferimento e non devono essere presi in considerazione nell'interpretazione del Contratto o delle presenti CGV.

3. ORIGINE DEL CONTRATTO

3.1 I singoli contratti possono essere conclusi sotto forma di:
(a) Ordini confermati derivanti tra le Parti del Contratto per Beni conclusi tramite l'E-shop, o
(b) consegna di un Ordine scritto tramite e-mail da parte del Cliente e la sua accettazione scritta (accettazione) da parte del Fornitore, ("Ordine").
3.2 Se il Contratto viene concluso sulla base di un Ordine e dell'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore (vale a dire secondo le modalità stabilite nell'Articolo 3.1(a) delle presenti CGV), si applicheranno le seguenti regole:
(a) L'Ordine viene emesso sulla base dell'offerta del Fornitore pubblicata nell'E-shop, con la quale il Fornitore offre al Cliente la consegna di Beni specifici e/o la fornitura di Servizi specifici alle condizioni specificate nell'E-shop ("Offerta"). La presentazione dei Beni nell'E-shop ha scopo informativo e non costituisce un'offerta legalmente vincolante da parte del Fornitore.
(b) L'Ordine viene effettuato elettronicamente tramite l'interfaccia dell'E-shop compilando e inviando il Modulo d'Ordine. Nel modulo d'ordine, l'Acquirente dovrà fornire in particolare informazioni su (i) dati personali, aziendali e di contatto; (ii) il numero di articoli dei Prodotti e qualsiasi altra specifica; (iii) la modalità di pagamento del prezzo di acquisto dei Prodotti e gli eventuali costi associati alla consegna dei Prodotti; (iv) la modalità e il luogo di consegna richiesti.
(c) Un ordine sarà considerato vincolante per il Cliente al momento dell'invio del modulo d'ordine. Il Fornitore effettuerà contestualmente i pagamenti per i Beni e/o Servizi in conformità con le condizioni di pagamento indicate nell'E-shop.
(d) Il Contratto si conclude quando il Fornitore conferma la ricezione dell'Ordine e l'avvenuto pagamento del Cliente inviando un'e-mail di conferma all'indirizzo e-mail di contatto specificato dal Cliente nell'Ordine o in altro modo specificato nell'E-shop.
(e) Le presenti CGV costituiscono automaticamente parte integrante dell'Offerta e dell'Ordine. Con l'invio dell'Ordine, il Cliente conferma di aver letto le presenti CGV, di accettarle e di considerarle parte integrante del Contratto concluso tra il Cliente e il Fornitore. Le presenti CGV costituiscono gli unici termini e condizioni applicabili al Contratto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
(f) Ai fini della conclusione del Contratto, un messaggio di posta elettronica si considera recapitato al momento dell'invio all'indirizzo di posta elettronica specificato dal Cliente nell'Ordine o dal Fornitore nell'Offerta, salvo prova contraria. Il Cliente è tenuto a garantire l'accuratezza e la disponibilità dell'indirizzo di posta elettronica specificato.
3.3 Se il Contratto viene concluso sulla base di un Ordine e dell'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore (vale a dire secondo le modalità di cui all'articolo 3.1(b) delle presenti CGV), le regole di cui sopra si applicheranno mutatis mutandis, salvo che l'Ordine e la sua conferma saranno effettuati sulla base di una comunicazione via e-mail con il Fornitore.
3.4 La conclusione del Contratto annulla contemporaneamente tutti gli accordi precedenti delle Parti relativi al suo (identico) oggetto di esecuzione.

4. OGGETTO DELL'ESECUZIONE

4.1 L'oggetto del Contratto concluso con una qualsiasi delle modalità specificate nell'Articolo 3 delle presenti CGV è l'obbligo del Fornitore di consegnare al Cliente i Beni ordinati e/o di fornire al Cliente determinate prestazioni (Servizi) una tantum o ripetute e di trasferire al Cliente il diritto di proprietà sui Beni. L'oggetto del Contratto è inoltre l'obbligo del Cliente di ritirare i Beni e/o i Servizi dal Fornitore e di pagare al Fornitore il corrispettivo concordato (prezzo). Ulteriori termini e condizioni sono stabiliti nel Contratto specifico e nelle presenti CGV.
4.2 Il Fornitore si impegna a consegnare i Beni e/o a prestare il Servizio al Cliente a proprio rischio, in modo corretto e puntuale, vale a dire nella quantità, qualità e prestazione specificate nel Contratto specifico o nelle presenti CGV, a seconda dei casi, e nella data concordata.
4.3 L'obbligo del Fornitore di consegnare i Beni e/o di fornire il Servizio sarà adempiuto mediante la corretta esecuzione di tutte le attività del Fornitore ai sensi del Contratto e delle presenti CGV, in particolare mediante la consegna dei Beni e/o la fornitura del Servizio senza difetti o carenze, inclusa la consegna di tutta la documentazione correlata al Cliente come specificato nell'Offerta, entro il tempo e il luogo di esecuzione concordati.
4.4 Il Fornitore ha il diritto di affidare a un'altra persona (subappaltatore) la consegna dei Beni o la prestazione dei Servizi previsti dal Contratto (in tutto o in parte), anche senza il consenso del Cliente. In tal caso, il Fornitore è tenuto a informare tale persona degli obblighi derivanti dal Contratto e dalle presenti Condizioni Generali, in particolare degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati del Cliente e dell'obbligo di riservatezza. Tuttavia, il Fornitore sarà responsabile della prestazione come se l'avesse fornita direttamente al Cliente.
4.5 L'oggetto della prestazione del Fornitore può anche essere la mediazione nella conclusione di un contratto con una terza parte per la fornitura di servizi specifici al Cliente o la consegna di beni specifici necessari per l'esecuzione dei Servizi ordinati. In tal caso, il Fornitore funge solo da intermediario per la conclusione di tale contratto; il contratto in questione viene concluso tra il Cliente e il fornitore di tali servizi. Il Fornitore non è responsabile per eventuali difetti o danni derivanti da tale rapporto di mediazione, ma fornirà comunque assistenza nella risoluzione di tali difetti previo accordo con il Cliente.
4.6 L'oggetto della prestazione del Fornitore può anche includere la mediazione nella conclusione di un contratto di concessione dei diritti d'uso del Software necessario per specifici beni o per la fornitura di specifici Servizi (licenza). In tal caso, il Fornitore funge solo da intermediario nella conclusione di tale contratto; il contratto in questione viene stipulato tra il Cliente e il rispettivo licenziante. Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali violazioni dei diritti di licenza da parte del Cliente.

5. LUOGO DI ESECUZIONE

5.1 La consegna dei Beni o la prestazione dei Servizi al Cliente avverrà mediante consegna nel luogo di esecuzione concordato nel Contratto specifico.
5.2 Salvo diversa disposizione del Contratto, il luogo di esecuzione si considera:
(a) nel caso di consegna dei Beni – l'indirizzo della sede legale del Cliente come registrato nel Registro delle Imprese alla data di consegna dei Beni;
(b) nel caso di fornitura di Servizi – il luogo o i luoghi di esecuzione specificati dal Cliente;

6. L'OBBLIGO DI COOPERAZIONE

6.1 Il Cliente è tenuto a fornire al Fornitore, su richiesta di quest'ultimo, tutta l'assistenza necessaria per la corretta e fluida erogazione dei Servizi.
6.2 Prima dell'inizio dell'esecuzione, il Cliente dovrà inoltre fornire al Fornitore, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esecuzione corretta e tempestiva dell'oggetto del Contratto e dovrà inoltre fornire al Fornitore tutta l'assistenza necessaria.
6.3 Ciascuna delle Parti sarà inoltre tenuta a fornire all'altra Parte la necessaria cooperazione, le informazioni e i documenti necessari per la corretta esecuzione dell'oggetto del Contratto nelle date concordate di comune accordo durante la durata del Contratto.

7. CONSEGNA DI BENI E SERVIZI

7.1 Il Fornitore inviterà il Cliente a consegnare e prendere in consegna i Beni mediante comunicazione scritta, sotto forma di lettera o e-mail, recapitata al Cliente almeno un giorno lavorativo prima della data di consegna prevista, salvo diversa indicazione nel Contratto confermato. Lo stesso vale per la fornitura dei Servizi, qualora la loro corretta esecuzione richieda la consegna e l'accettazione da parte del Cliente.
7.2 Ove richiesto, la consegna dei Beni e/o Servizi si considera effettuata:
(a) Firma della bolla di consegna da parte del Cliente;
(b) la sottoscrizione del verbale di accettazione da parte del Cliente; o
(c) mediante reciproca conferma via e-mail.
7.3 Il Cliente è tenuto ad accettare i Beni e/o i Servizi dal Fornitore se vengono consegnati nella quantità, qualità e lavorazione concordate e al momento dell'accettazione non vengono riscontrati Difetti materiali o altre carenze che impediscano il corretto utilizzo dei Beni o l'utilizzo dei Servizi forniti.
7.4 Il Cliente è tenuto ad accettare anche la consegna parziale dei Beni. Lo stesso vale per la consegna della prestazione parziale dei Servizi, qualora la prestazione parziale corrisponda al Contratto concluso.
7.5 I Beni e/o i Servizi saranno presi in consegna dal Referente indicato nel Contratto o da altra persona comunicata dal Cliente al Fornitore.
7.6 Eventuali ulteriori difetti che dovessero presentarsi e/o essere riscontrati dopo la firma del verbale di consegna saranno trattati secondo quanto previsto dall'articolo 12 delle presenti CGV.

8. PROTEZIONE DEL COPYRIGHT

8.1 Qualora l'oggetto del Contratto, o la fornitura dei Servizi concordati, comporti la creazione di un'opera specifica nell'ambito della prestazione, il Cliente acquisirà il diritto di esercitare il diritto d'uso (licenza) al momento dell'accettazione della prestazione, inclusi il Software, la documentazione e il know-how che fanno parte dell'oggetto dell'opera. Il diritto d'uso significa il diritto di utilizzare l'opera senza interferenze in conformità con le restrizioni stabilite dalla legge, dalle presenti CGV e da eventuali condizioni di licenza del produttore del Software in questione. Il diritto d'uso è concesso come non esclusivo, illimitato nel tempo, non trasferibile a terzi e limitato territorialmente secondo i termini e le condizioni del licenziante/produttore del Software.
8.2 Se il Software standard fa parte dell'opera, il Cliente è tenuto a rispettare le condizioni di licenza stabilite dal produttore del Software, che vengono fornite con il Software o ne costituiscono parte integrante e costituiscono una condizione di installazione.
8.3 I componenti dell'opera che soddisfano le caratteristiche di un'opera protetta da copyright (ad esempio software, documentazione), creati dal Fornitore, non possono essere distribuiti, copiati o modificati senza il previo consenso scritto del Fornitore.
8.4 I termini di protezione del copyright sono regolati dalla legge applicabile (in particolare dalla legge sul copyright) e dai termini di licenza del produttore/licenziante del software.
8.5 Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, il costo della licenza è incluso nel prezzo dei Beni o dei Servizi.

9. PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO

9.1 Il Cliente si impegna a pagare al Fornitore il compenso (prezzo) per la fornitura dei Beni o la prestazione dei Servizi nell'importo concordato.
9.2 Salvo quanto diversamente concordato espressamente nel Contratto, il prezzo per la consegna dei Beni o la fornitura dei Servizi è concordato come fisso e definitivo, e comprende tutti i costi del Fornitore relativi all'esecuzione del Contratto, in particolare tutte le tasse, i dazi, le commissioni e le spese per materiali ausiliari e di consumo, imballaggio, documenti, trasporto, assicurazione, costi associati all'ottenimento di tutti i permessi e le approvazioni, nonché altre cose necessarie per la consegna dei Beni o la fornitura dei Servizi al Cliente.
9.3 I prezzi sono indicati dal Fornitore senza IVA, che verrà aggiunta al prezzo dal Fornitore in conformità alla legislazione applicabile.
9.4 In caso di variazioni del tasso di cambio della valuta con cui il Fornitore acquista l'attrezzatura da consegnare ai sensi del Contratto in CZK superiori a 3% alla data della fattura rispetto al tasso di cambio alla data di invio dell'Offerta (o della conferma dell'Ordine) al Cliente, il Fornitore avrà il diritto di modificare di conseguenza il prezzo fatturato, a condizione che il prezzo sia espresso in CZK. Per il calcolo delle variazioni del tasso di cambio, il tasso di cambio rilevante è il tasso di cambio annunciato dalla Banca Nazionale Ceca alla data della prestazione imponibile in base alla relativa fattura.
9.5 Il Fornitore ha il diritto di aumentare unilateralmente i prezzi regolari dei Servizi in base al tasso di inflazione medio annuo annunciato dall'Ufficio statistico ceco (www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace) a partire dal 1° marzo dell'anno successivo.
9.6 Accettando le presenti CGV, il Cliente acconsente al Fornitore alla fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 26(3) della legge sull'IVA.
9.7 Il Cliente è tenuto a pagare l'importo fatturato in modo che venga accreditato sul conto del Fornitore alla data di scadenza della fattura.
9.8 Il prezzo per la consegna dei Beni o la prestazione dei Servizi è dovuto indipendentemente dal fatto che il Cliente abbia avuto la possibilità di ispezionare (testare) a sufficienza i Beni consegnati o i Servizi forniti e di valutarne le caratteristiche; le disposizioni dell'articolo 2119 del Codice Civile non si applicano.
9.9 La proprietà dei Beni non passerà al Cliente fino al completo pagamento del prezzo dei Beni al Fornitore. Tuttavia, il rischio di danneggiamento dei Beni passerà al Cliente al momento della loro accettazione. In caso di risoluzione del Contratto a causa del mancato pagamento del prezzo di acquisto da parte del Cliente, il Cliente dovrà consentire al Fornitore di accedere al luogo di esecuzione, smontare e rimuovere i Beni a proprie spese.
9.10 La fattura – documento fiscale deve contenere gli elementi previsti dalla legge sull'IVA e da altre norme di legge generalmente vincolanti, in particolare deve soddisfare tutti i requisiti di un documento fiscale e costituirà la base per il pagamento del prezzo ai sensi del Contratto. Qualora la fattura consegnata al Cliente non contenga alcuna delle informazioni prescritte o contenga dati errati, il Cliente ha il diritto di restituire tale fattura al Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sua consegna. In tal caso, il termine di scadenza non decorrerà e il nuovo termine di scadenza decorrerà solo dalla consegna della fattura corretta o integrata al Cliente; ciò non si applica se il Cliente non rispetta il termine per la restituzione della fattura emessa erroneamente ai sensi della frase precedente.
9.11 Nel caso in cui il Cliente sia tenuto a dichiarare e pagare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sul prezzo dei Beni o Servizi forniti, il Cliente è tenuto a dichiararla e a pagarla. Il Fornitore terrà conto di ciò nei documenti fiscali emessi, in particolare ai sensi dell'art. 92a della Legge sull'IVA, se tale disposizione è applicabile in base alla natura dei Beni o Servizi (o di altre disposizioni di legge pertinenti, in particolare se tali disposizioni di legge vengono modificate).
9.12 In caso di mancato pagamento di una fattura da parte del Cliente, quest'ultimo dovrà corrispondere al Fornitore un interesse sull'importo dovuto pari allo 0,1% dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo fino al pagamento.
9.13 In caso di mancato pagamento delle fatture, il Fornitore avrà il diritto di sospendere la consegna dei Beni o la prestazione dei Servizi fino al giorno in cui l'intero importo dovuto, inclusi gli interessi di mora, sarà accreditato sul conto del Fornitore. Durante tale periodo, il Fornitore non sarà inadempiente nella consegna dei Beni o nella prestazione dei Servizi ai sensi del Contratto.

10. INFORMAZIONI RISERVATE

10.1 Le Parti sono tenute a mantenere riservati tutti i fatti materiali ottenuti nel corso delle loro attività ai sensi o in relazione al Contratto, in particolare quelli che costituiscono i loro segreti commerciali e le informazioni riservate.
10.2 Per informazioni riservate si intendono quei fatti di natura operativa o commerciale di cui una delle Parti viene a conoscenza in relazione alle attività previste dal Contratto, che non sono di dominio pubblico e che sono designati come riservati dalla Parte.
10.3 Il termine informazioni riservate comprende anche i segreti commerciali, che, ai sensi dell'articolo 504 del Codice civile, significano fatti significativi dal punto di vista concorrenziale, identificabili, apprezzati e normalmente non disponibili negli ambienti commerciali pertinenti, relativi all'Impianto, il cui proprietario ne garantisce la riservatezza in modo appropriato nel suo interesse.
10.4 Per violazione delle informazioni riservate si intende un atto mediante il quale una delle Parti del Contratto rivela illecitamente a un'altra persona, rende disponibile, utilizza per sé o per altri informazioni riservate ottenute nel corso della propria attività dall'altra Parte, se ciò è contrario agli interessi dell'altra Parte e lo fa senza il suo consenso.
10.5 Non costituisce violazione del dovere di riservatezza:
a) la fornitura di informazioni riservate nella misura necessaria alle autorità o alle persone legalmente autorizzate a tali informazioni e per ispezionare le attività delle Parti;
(b) divulgazione di informazioni riservate a persone legalmente vincolate da obblighi di riservatezza (ad esempio notaio, avvocato, consulente fiscale);
(c) divulgazione di informazioni riservate alle persone che forniscono l'interfaccia di pagamento del Fornitore;
(d) l'uso di informazioni riservate in conformità al Contratto o a contratti correlati in relazione all'esecuzione degli obblighi previsti dal Contratto;
(e) fornire i dati del Cliente o consentire l'accesso a tali dati a terzi allo scopo di risolvere Vad;
(f) altro utilizzo delle Informazioni Riservate con il previo consenso scritto dell'altra Parte.
10.6 Le Parti saranno vincolate dal presente obbligo di riservatezza per tutta la durata dei fatti che danno origine al presente obbligo di riservatezza, a meno che non si rinunci alla riservatezza o le informazioni in questione non diventino di dominio pubblico.
10.7 Le Parti rimarranno tenute alla riservatezza su tutte le informazioni riservate anche dopo la risoluzione del Contratto.

11. DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 I contratti per la fornitura ripetuta o continuativa di servizi da parte del Fornitore vengono conclusi per la durata specificata nel Contratto, vale a dire a tempo determinato o indeterminato.
11.2 Il Contratto può essere risolto mediante accordo scritto delle Parti.
11.3 Il Contratto può essere risolto prima della fine del periodo concordato mediante comunicazione scritta di una delle Parti, anche senza indicarne il motivo. In tal caso, il termine di preavviso sarà di 1 (un) mese per la risoluzione da parte del Cliente e di 3 (tre) mesi per la risoluzione da parte del Fornitore. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese solare successivo alla comunicazione all'altra Parte. In caso di risoluzione anticipata del Contratto a tempo determinato mediante comunicazione del Cliente o a seguito di recesso dal Contratto per inadempimento del Cliente, il Fornitore fatturerà al Cliente i Servizi per i mesi rimanenti fino alla data di scadenza originariamente concordata del Contratto. Se nessuna delle Parti comunica all'altra Parte, entro e non oltre tre (3) mesi dalla scadenza del Contratto, la propria volontà di risolvere il Contratto alla data di risoluzione del Contratto a tempo determinato, il Contratto diventerà automaticamente un Contratto a tempo indeterminato.
11.4 La Parte Contraente avrà inoltre il diritto di recedere da singole prestazioni accessorie del Contratto alle stesse condizioni di cui all'articolo 11.3 delle presenti CGV.
11.5 Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal Contratto in caso di violazione sostanziale dei termini e delle condizioni da parte dell'altra Parte, alle condizioni di seguito indicate. Per violazione sostanziale del Contratto si intende:
(a) Ritardo da parte del Fornitore nella corretta consegna dei Beni e/o nella fornitura dei Servizi per più di 30 (trenta) giorni,
(b) il ritardo del Cliente nel pagamento di qualsiasi fattura del Fornitore per una durata superiore a 30 (trenta) giorni,
(c) mancata prestazione della necessaria cooperazione ai sensi dell'articolo 6 delle presenti CGC,
(d) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 10 delle presenti CG.
11.6 Prima di recedere per inadempimento sostanziale del Contratto, la Parte che intende recedere dal Contratto dovrà darne comunicazione scritta all'altra Parte affinché pongano rimedio all'inadempimento e concederle un ulteriore termine ragionevole, che non potrà essere inferiore a cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Qualora l'inadempimento del Contratto non venga sanato nemmeno entro tale ulteriore termine, la Parte Contraente avrà il diritto di recedere dal Contratto mediante recesso scritto, che avrà effetto al momento della consegna all'altra Parte Contraente.
11.7 Se la Parte contraente fallisce o se nei confronti della Parte contraente, in liquidazione o sottoposta a procedura fallimentare o se quest'ultima non è in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari, viene avviata una procedura di insolvenza ai sensi della legge n. 182/2006 Coll., sul fallimento e le modalità della sua risoluzione (Legge sull'insolvenza), come modificata, oppure se non è in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari, l'altra Parte contraente può recedere dal Contratto immediatamente con effetto dalla data di consegna della comunicazione scritta di recesso all'altra Parte contraente.

12. RESPONSABILITÀ PER DIFETTI E RISARCIMENTO DANNI

12.1 Responsabilità per difetti della merce
12.1.1 Salvo quanto diversamente specificato nel Contratto o nelle presenti CGV, il Fornitore garantisce la qualità dei Beni consegnati per il periodo di tempo specificato dal produttore specifico dei Beni o del Software (il "Periodo di garanzia").
12.1.2 Se durante il periodo di garanzia si verificano difetti nei beni, il cliente avrà il diritto di richiedere soluzioni come specificato dal produttore specifico dei beni o del software.
12.1.3 La scelta tra le rivendicazioni di cui all'articolo 12.1.2 delle presenti CGV spetta al Fornitore. Il Fornitore informerà il Cliente, senza indugio dopo la notifica del Difetto, del metodo scelto per la correzione del Difetto.
12.1.4 Il Cliente è tenuto a ispezionare la Merce al momento del ricevimento e a verificare l'imballaggio e la quantità della Merce consegnata e successivamente, il più presto possibile, ad accertarne le caratteristiche.
12.1.5 I reclami derivanti da difetti dei Beni consegnati non costituiranno motivo di ritenuta del prezzo dei Beni o di una qualsiasi parte di essi; sono escluse le disposizioni dell'articolo 2108 del Codice Civile.
12.2 Responsabilità per difetti nei servizi
12.2.1 Il Fornitore sarà responsabile dei Difetti qualora non fornisca al Cliente i Servizi oggetto del Contratto in modo corretto e tempestivo.
12.2.2 Il Fornitore non sarà responsabile per Difetti nei Servizi se sono stati causati dal Cliente, da terzi, da Software di terzi o da altre circostanze indipendenti dalla volontà del Fornitore, in tali casi il Fornitore non sarà responsabile per i danni che ne derivano.
12.3 Vizi legali
12.3.1 Il Fornitore è tenuto a garantire che il Cliente non sia responsabile o corresponsabile per eventuali difetti legali dei Beni consegnati o dei Servizi forniti, incluso il Software utilizzato dal Cliente sulla base del Contratto, o per interferenze non autorizzate con il copyright e altri diritti di terzi.
12.3.2 Nel caso in cui l'esercizio dei diritti del Cliente ai sensi del Contratto sia impedito o ostacolato dall'esercizio dei diritti di una terza parte in relazione ai Beni o Servizi forniti, o il Cliente venga a conoscenza che una terza parte sta esercitando il proprio diritto e/o la terza parte ritiene che l'uso dei Beni o Servizi da parte del Cliente costituisca una violazione dei propri diritti, il Cliente dovrà:
(a) informare immediatamente il Fornitore di questo fatto;
(b) consentire al Fornitore di adottare tutte le misure necessarie per risolvere la questione in via amichevole;
(c) collaborare con il Fornitore e fornire al Fornitore la propria collaborazione al fine di raggiungere un accordo con la terza parte il più presto possibile e di proteggere i diritti del Fornitore e del Cliente;
(d) seguire le istruzioni impartite dal Fornitore al fine di proteggere i diritti del Cliente e/o del Fornitore.
12.3.3 Il Cliente non avrà il diritto di stipulare un accordo di conciliazione, di transazione o di un accordo simile relativo a pretese di terzi per vizi della cosa o di intraprendere alcuna azione per il riconoscimento di tali pretese di terzi senza l'espresso consenso del Fornitore. Il Fornitore si impegna a fornire la necessaria cooperazione nel corso della negoziazione di qualsiasi accordo o transazione.
12.4 Responsabilità per danni
12.4.1 Il Fornitore sarà responsabile per i danni causati al Cliente dalla violazione degli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto (incluse le presenti CGV) e della legge, se il Cliente dimostra che il danno è stato causato dalla violazione dell'obbligo del Fornitore.
12.4.2 Il Fornitore è tenuto a risarcire il danno effettivo (non il mancato guadagno) fino a un massimo di 35% del prezzo (IVA esclusa) dei Beni e/o Servizi pagato dal Cliente negli ultimi tre mesi prima del verificarsi del danno. Tale limitazione si applica anche al risarcimento del danno non patrimoniale che il Fornitore sarebbe stato legalmente tenuto a risarcire e al risarcimento del danno in casi particolari ai sensi degli articoli 2920 e seguenti del Codice Civile. La limitazione dell'importo del risarcimento del danno ai sensi del presente paragrafo non si applica ai danni causati ai diritti naturali di una persona o ai danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.
12.4.3 Il Fornitore è esonerato dalla responsabilità per danni e non è tenuto a risarcire il danno se dimostra che il danno è stato causato da (a) un ostacolo straordinario, imprevedibile e insormontabile indipendente dalla volontà del Fornitore (forza maggiore), o (b) da azioni del Cliente o di terzi al di fuori del controllo del Fornitore, o (c) a seguito di una cooperazione insufficiente a cui il Cliente era tenuto. Inoltre, il Fornitore non è tenuto a risarcire il Cliente o terzi se si è verificato uno dei fatti elencati nell'articolo 12.2.2 delle presenti CGV.
12.4.4 Il Fornitore e il Cliente confermano inoltre che gli obblighi derivanti dal Contratto sono esclusivamente nel loro interesse e nessuna delle parti sarà responsabile per danni a terzi derivanti dalla violazione degli obblighi derivanti dal Contratto.
12.4.5 Il Fornitore non sarà responsabile nei confronti del Cliente o di terzi per eventuali danni indiretti, incidentali, consequenziali o incidentali, quali la perdita di rapporti contrattuali o di opportunità commerciali, la perdita di profitti, la perdita di dati o qualsiasi altra richiesta avanzata da terzi nei confronti del Cliente.
12.4.6 Le parti sono tenute a notificarsi reciprocamente, senza indebito ritardo, un evento di forza maggiore (articolo 12.4.3 delle CGV) per iscritto o via e-mail. Per tutta la durata della forza maggiore, il mancato adempimento da parte della Parte Contraente dei propri obblighi contrattuali, impedito dalla forza maggiore, non sarà considerato una violazione del Contratto. In assenza di forza maggiore che abbia interrotto l'esecuzione del Contratto, le Parti si impegnano a notificarsi reciprocamente tale fatto senza indugio e a discutere insieme le ulteriori misure da adottare.

13. CESSIONE DEI CREDITI

13.1 Nessuna delle Parti avrà il diritto di cedere i crediti derivanti dal Contratto concluso ai sensi delle presenti CGV, di consentire a terzi di assumersi il debito o di trasferire i propri diritti e obblighi derivanti dal Contratto (cedere il Contratto) senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. Qualsiasi cessione e trasferimento effettuato senza il previo consenso scritto dell'altra Parte sarà considerato nullo e inefficace nei confronti dell'altra Parte. La presente disposizione non deve essere interpretata come un'autorizzazione per il Fornitore a utilizzare un subappaltatore per adempiere ai propri obblighi.

14. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI E NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

14.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, solo gli organi statutari delle Parti, i loro dipendenti nella misura consueta in relazione al loro impiego o funzione ai sensi dell'articolo 166 del Codice Civile e/o i rappresentanti delle Parti autorizzati a farlo tramite procura scritta (di seguito denominati "Rappresentanti Autorizzati") possono concludere il Contratto (firmare l'Offerta o l'Ordine), intraprendere azioni legali volte alla risoluzione del Contratto, nonché effettuare qualsiasi altra notifica, chiamata e altri atti relativi al Contratto. Se l'atto giuridico pertinente è compiuto da un rappresentante di una Parte in virtù di una procura, la relativa procura sarà allegata al primo atto giuridico compiuto dalla persona interessata. In altre questioni (ad esempio, consegna e accettazione dell'Opera, risoluzione di questioni tecniche relative all'implementazione di uno specifico caso aziendale, segnalazione di Difetti, ecc.), le Parti saranno inoltre rappresentate dai referenti specificati nel Contratto (rispettivamente nell'Offerta o nell'Ordine) (di seguito denominati "Referenti").
14.2 Le Parti sono tenute a comunicare per iscritto all'altra Parte, senza indebito ritardo, eventuali variazioni relative ai soggetti di cui all'articolo 14.1 delle presenti CGV e ai loro recapiti. In tale contesto, le Parti accettano la notifica dei Difetti (inclusa la loro successiva risoluzione) tramite comunicazione e-mail da parte del Referente.
14.3 Se il Contratto o le presenti CGV richiedono che un determinato atto giuridico delle Parti sia redatto per iscritto, una Parte adempirà a tale obbligo consegnando una comunicazione scritta all'altra Parte di persona, tramite posta raccomandata con affrancatura prepagata o tramite un servizio di corriere riconosciuto all'indirizzo della sede legale dell'altra Parte come registrato nel registro commerciale o in altro registro pubblico al momento della spedizione del documento e, in mancanza di tale indirizzo, all'indirizzo della Parte specificato nel Contratto.
14.4 Un documento si considera notificato o consegnato se è stato consegnato con uno dei metodi sopra indicati all'indirizzo dell'altra Parte, anche se il destinatario del documento non ne è stato informato e/o non è presente all'indirizzo.
14.5 Qualora il Contratto e/o le presenti CGV prevedano che determinati atti giuridici delle Parti possano essere svolti per via elettronica (e-mail), sarà sufficiente che il messaggio elettronico sia stato inviato dall'indirizzo e-mail del Rappresentante autorizzato della rispettiva Parte all'indirizzo del Rappresentante autorizzato dell'altra Parte, senza il requisito di una firma elettronica garantita; le disposizioni dell'articolo 562(1) del Codice civile non si applicano.

15. DIVIETO DI PRATICHE CORROTTE E MISURE CONTRO IL CONFLITTO DI INTERESSI, DATI PERSONALI

15.1 Il Cliente si impegna a evitare qualsiasi azione che possa compromettere gli interessi del Fornitore, inclusi comportamenti fraudolenti, corruzione o altre azioni contrarie alla legge. Il Cliente si impegna a rifiutare e a non offrire alcun regalo o cortesia commerciale che possa influenzare la conduzione dei rapporti commerciali o le decisioni aziendali delle persone che collaborano o influenzano la fornitura dei Servizi ai sensi del Contratto. Il Cliente si impegna a prevenire conflitti di interesse e a segnalare al Fornitore tali situazioni qualora si verifichino. Il Cliente si impegna a informare il Fornitore di qualsiasi comportamento contrario ai principi stabiliti nel presente Articolo 15 delle Condizioni Generali. Il Cliente si impegna a garantire che i propri dipendenti e le altre persone di cui si avvale per l'esecuzione dei compiti del Cliente agiscano in conformità a tali principi. Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica, il Cliente è consapevole della propria responsabilità penale derivante dalla Legge n. 418/2011 Coll., sulla responsabilità penale delle persone giuridiche e sui procedimenti contro di esse, e successive modifiche.
15.2 Le regole del Fornitore per il trattamento dei dati personali sono disciplinate da un'informativa separata, reperibile all'indirizzo [DA AGGIUNGERE].

16. SEPARABILITÀ

16.1 Qualora una qualsiasi disposizione del Contratto o delle presenti CGV fosse o divenisse in seguito invalida per qualsiasi motivo, ciò non invaliderà le restanti parti del Contratto o delle presenti CGV. Le Parti si impegnano a sostituire tempestivamente tale disposizione, di comune accordo, con un'altra disposizione il cui contenuto corrisponda allo scopo della disposizione invalida.

17. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

17.1 Il rapporto contrattuale derivante dal Contratto è regolato dal diritto ceco, in particolare dal Codice Civile e dalla Legge sul Diritto d'Autore. Nell'interpretazione del Contratto, le disposizioni di legge prevalgono sulle consuetudini commerciali in generale e nel settore specifico.
17.2 Le Parti si impegnano a fare del loro meglio per eliminare le controversie reciproche derivanti dal Contratto o in relazione allo stesso e a risolverle, in particolare attraverso trattative tra i loro rappresentanti autorizzati.
17.3 Tutte le controversie derivanti dal Contratto o in relazione allo stesso che le Parti non riescono a risolvere in conformità all'articolo 17 delle presenti CGV saranno risolte da un tribunale competente nella Repubblica Ceca, localmente competente secondo il tribunale generale del Fornitore come tribunale di primo grado, a meno che la legge non preveda una giurisdizione locale esclusiva.

18. EFFICACIA

18.1 Le presenti CG entrano in vigore il 1° luglio 2025.

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